Non aggiudicato

Gara #98

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DOMICILIARE (PORTA A PORTA), SPAZZAMENTO DELLE STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) PER MESI 24
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Informazioni appalto

21/11/2020
Aperta
Servizi
€ 3.090.909,09
LONGO Michele

Categorie merceologiche

905132 - Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Lotti

Non aggiudicato
1
8526109FB6
F67B20004050004
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DOMICILIARE (PORTA A PORTA), SPAZZAMENTO DELLE STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) PER MESI 24
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DOMICILIARE (PORTA A PORTA), SPAZZAMENTO DELLE STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) PER MESI 24
€ 3.081.197,09
€ 0,00
€ 9.712,00

Seggio di gara

Det.490 (Reg.Gen.1520)
28/12/2020
Cognome Nome Ruolo
Arch.Longo Michele Presidente Seggio di Gara
Ing.Arch. Tonti Pio Gianluca Componente del Seggio di Gara
Geom.Paolino Domenico Componente del Seggio di Gara

Scadenze

22/12/2020 12:00
22/12/2020 12:00
28/12/2020 12:00
29/12/2020 10:00

Allegati

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22/01/2024 12:48
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22/01/2024 12:48
562.02 kB

Chiarimenti

09/12/2020 07:35
Quesito #1
1) Art. 9 del Disciplinare di Gara “SUBAPPALTO”
Posto che a norma dell'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 d.lgs. 50/2016, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, riferite al subappaltatore, l’articolo 11.7 del disciplinare di gara parrebbe doversi ritenere illegittimo per violazione delle predette disposizioni di legge.
Si chiede quindi di chiarire se, in evidente ed aperto contrasto con la normativa nazionale oggi vigente e con la giurisprudenza formatasi a proposito dell’obbligo di preventiva indicazione del subappaltatore, la Stazione Appaltante richieda effettivamente la preventiva indicazione dei subappaltatori e la produzione della documentazione ad essi relativa ai fini dello svolgimento delle verifiche ex art. 80 già in sede di gara.

2) Art. 12 del Disciplinare di Gara “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC”
Con la presente si evidenzia che, come da comunicato dal Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020, il pagamento a favore dell’Autorità è sospeso fino al 31/12/2020.
Si chiedono pertanto chiarimenti in merito.

3) L’art. 3 del disciplinare di gara indica un importo biennale a base di gara, esclusi oneri della sicurezza, pari ad € 3.090.909,09, mentre l’Art. 12 del Capitolato di Appalto indica un importo biennale, sempre al netto degli oneri della sicurezza di € 2.936.363,64. Si chiede di conoscere quale sia l’importo sul quale andrà espresso il ribasso d’asta.

4) Per il personale in servizio presso l’attuale appaltatore, si richiede di fornire l’elenco aggiornato del personale in forza 8 mesi antecedenti la data di effettuazione della gara, completo di indicazione del CCNL effettivamente applicato, anche per i lavoratori stagionali;

5) Si chiede di conoscere gli estremi degli impianti di smltimento/trattamento attualmente convenzionati presso i quali vengono ad oggi conferiti i rifiuti raccolti;

6) Si chiede di fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione sia dell’ISOLA ECOLOGICA VIAGGIANTE sia  DELL’ISOLA ECOLOGICA STAZIONARIA, di proprietà del Comune, che verranno concesse all’appaltatore in comodato d’uso gratuito, per una corretta valutazione delle stesse (schede tecniche, stato d’uso, libretto di circolazione, ed ogni altra documentazione utile);

7) Considerato che l’Art. 61 del CSA riporta, come di seguito:
Art. 61 – La gestione del CCR
  1. Il comune di VICO DEL GARGANO metterà a disposizione la sola area per la realizzazione da parte dell’Impresa Appaltatrice di un centro per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che intera ed amplia i servizi di raccolta differenziata, denominato d’ora in avanti CENTRO COMUNALE di RACCOLTA o CCR. Si tratta di un’area controllata, dove sono posizionati appostiti contenitori nei quali l’utenza domestica iscritta a ruolo presso il Comune di VISO DEL GARGANO potrà effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuti differenziato, opportunamente separato.

E che tale proposizione è in netto contrasto con quanto riportato nel piano industriale, all’Art. 4.1.9
4.1.9 La gestione del CCR
Il comune di Vico del Gargano dispone attualmente di un CCR sito in località c.da Mannarelle (zona PIP)
Si chiede di voler confermare quale sia la proposizione da considerare esatta al fine della predisposizione dell’offerta.

In attesa di un vs cortese riscontro in merito, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
10/12/2020 18:24
Risposta
1) l’indicazione è facoltativa e non obbligatoria;
2) E’ pur vero che l’art.65 del DL 34/2020 -detto DECRETO RILANCIO- prevede l’esonero per le stazioni appaltanti e per gli oeratori economici del versamento dei contributi all’ANAC  per tutte le procedure avviate dalla data del 19-05-2020 e fino al 31/12/2020 ma è anche vero che alcuni operatori economici nella fase di generazione del PASSOE hanno dovuto comunque versare il contributo. Tuttavia questa Stazione appaltante, in assenza del versamento ,  si atterrà a quanto previsto dal Decreto Rilancio ossia con l’esonero del versamento. L’inserimento nel disciplinare dell’importo  è da ritenersi una semplice indicazione qualora nella generazione del Passoe venisse richiesto il pagamento;
3) trattasi di refuso inserito nel Capitolato l’importo esatto è pari ad € 3.090.909,09,
4)  Nel capitolato è riportato l’elenco delle persone con i dovuti omissis impegnati per il servizio . Il cotratto è FISE Ambiente
5)Negli allegati è stata inserita la scheda riportante gli impianti di smaltimento;
6) la documentazione richiesta è possibile VISIONARLA durante il sopralluogo;
7) Durante il SOPRALLUOGO potrà rendersi conto dell’esistenza del Centro Comunale di Raccolta esistente in località MANNARELLE
10/12/2020 13:48
Quesito #2
In base al D.L. del 16/07/2020 n.76 art.1,co.4 ; le garanzie provvisorie vengono abolite, salvo che, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
Quindi andando in controversia con l’art.10 del Disciplinare di gara, dove non vengono elencante esigenze particolari. Chiediamo chiarimenti in merito sulla stipula della garanzia provvisoria e nel caso  richiediamo la specifica inerente delle esigenze che giustificherebbero la stessa.
11/12/2020 08:03
Risposta
La esclusione della richiesta di Garanzia Provvisoria ( art. 93 del D.L gs n. 50 del 18 /04 2016) avviene con esclusivo riferimento alle procedure negoziate ed affidamenti diretti (art. 1 comma 2 punti a) e b) del Decreto L egge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 non per le Procedure Aperte ai sensi dell art. 60 del Codice.
16/12/2020 12:51
Quesito #3
1. Al fine di partecipare alla gara e per meglio presentare la propria offerta, atteso che alla scrivente risultano costi di trattamento/smaltimento diversi da quelli indicati nel “paragrafo 5.1.8- I costi dei rifiuti”- seconda tabella pag.101 del piano industriale, e nello specifico costi di smaltimento pari a 188 Euro /tonnellata (143.80 euro/t sono solo i costi necessari per l’impianto di Progetto Ambiente Provincia di Foggia + 45 euro/t quelli per la biostabilizzazione ad AMIU Puglia), si chiede a codesta spett.le SA di volere specificare se è previsto il ristoro della differenza a conguaglio per maggiori costi rispetto alle tariffe indicate.Lo stesso dicasi per i costi di trattamento della frazione umida atteso che essi siano al momento quotati a 140 euro/t e non 120 euro/t.
Moltiplicando i costi, come dalla scrivente indicati, per le quantità di rifiuti attese, secondo la Vs tabella di pag.101, i costi di smaltimento, al netto dell’IVA, risultano maggiori per 87.000 euro all’anno fatto salve tutte le condizioni al contorno (invariabilità della produzione di rifiuti).
2. Si chiede a codesta spett.le SA, considerando i dati sulla produzione storica di rifiuti di cui al “paragrafo 3.2”-piano industriale e quelli stimati per il calcolo dei costi di trattamento smaltimento “paragrafo 5.1.8”–piano industriale di volere esplicitare quali meccanismi di compensazione sono previsti per la Maggiore/Minore produzione di rifiuti all’anno stante la vocazione turistica del comune di Vico del Gargano e la fluttuazione della produzione.
3. I costi di smaltimento, come indicati nel “paragrafo 5.1.8” sono riferiti alla situazione a regime del 65% di raccolta differenziata. Nelle more del raggiungimento di tale percentuale vi saranno maggior oneri di smaltimento a carico dell’impresa. Si chiede a codesta SA entro quale periodo va considerata la fase di transizione per raggiungere lo standard del 65% e quali azioni compensative sono previste.
4. In merito al Disciplinare punto “7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - c) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 6.181.818,18 IVA esclusa; tale requisito, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (anno), è richiesto in ragione della elevata percentuale di oneri per il personale addetto ed in ragione della non sospendibilità del servizio stesso al fine di evitare problemi di carattere igienico-sanitari…. omissis”; riteniamo che la richiesta di fatturato globale minimo annuo 4 volte il valore dell’appalto sia non rispettosa dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto. Si chiede alla SA di volere rettificare la richiesta come evidenziata.
5. In merito al Disciplinare punto “7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - d) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 3.090.909,09 IVA esclusa” riteniamo che la richiesta di fatturato specifico minimo annuo 2 volte il valore dell’appalto sia non rispettosa dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto. Si chiede alla SA di volere rettificare la richiesta come evidenziata.
6. In merito al Disciplinare punto “7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver seguito nell’ultimo triennio:- un servizioanalogo “di punta” relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani reso a favore di un Comune avente un numero di abitanti non inferiore a 7.500 abitanti (pari alla popolazione del Comune di Vico del Gargano) oltre ad un servizio relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani reso a favore di un Comune di importo minimo pari a €1.545.454,55 al netto dell’IVA (pari a circa il fatturato annuo in gara per il Comune di Vico del Gargano).
- omissis…
Si chiede alla SA di volere specificare se il valore di “€1.545.454,55 al netto dell’IVA” debba o meno tener conto della quota parte di costi di smaltimento, pari circa a 352.000 euro, atteso che questi siano una mera partita di giro per l’impresa e rappresentano solo un trasferimento di pagamenti e non già valore di servizi di raccolta e trasporto rifiuti oggetto di gara.
Nel caso di servizio unico effettuato per Unioni di Comuni, il dato di popolazione servita può essere rappresentato dalla popolazione complessiva dell’Unione? Il valore contrattuale richiesto può essere rappresentato dal valore del contratto effettuato presso l’Unione?
 
19/12/2020 09:31
Risposta
1.il prezzo posto a base di gara non potrà subire nessuna variazione del corso dei due anni di gestione.
2.non vi sono meccanismi di compensazione per la maggiore/minore produzione
3.si ribadisce che non vi saranno  misure compensative il prezzo posto a base di gara è fisso e invariabile per i 24 mesi di gestione
4.e 5.e 6. Il requisito previsto, oltre ad essere in linea con quanto stabilito in merito dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale ad assicurare che il gestore prescelto sia in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per aver già svolto servizi di analogo importo. La partecipazione sarà ampia e qualificata
7.il prezzo posto a base di gara comprende il servizio e lo smaltimento
8.la risposta è positiva per entrambi i quesiti
 
22/12/2020 10:53
Quesito #4
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani raccolta differenziata pulizia del suolo e servizi di igiene urbana e connessi per mesi 24 nel rispetto dei criteri ambientali minimi di base di cui al decreto del ministero dell'ambiente 13 febbraio 2014 con applicazione ai sensi e nei limiti di cui all’art.34, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 - CIG: 8526109FB6 Richiesta Chiarimenti
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a precisare quanto segue:
Dai documenti di gara si evince che non sono valorizzati i costi di:
1.   sede aziendale;
2.   costruzione ecocentro;
3.   consumabili

I costi relativi al trattamento/smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto indicati nel Piano Industriale risultano inferiori rispetto a quelli effettivamente praticati dagli impianti.
Inoltre si lascia il prezzo indeterminato poichè si dichiara che tutti i costi di smaltimento dei rifiuti abbandonati sono a carico del gestore.
I  ricavi conai sono scomputati dal canone ma non saranno mai introitati dall'Appaltatore poichè cede le deleghe ed è un'operazione non più fattibile in una nuova gara.

Si chiede pertanto di chiarire quanto sopra
24/12/2020 18:27
Risposta
1. la sede aziendale (INFO POINT) è a carico della ditta
2.Costruzione ecocentro ( Centro Comunale di Raccolta) l’ampliamento verrà realizzato con il finanziamento regionale
3. i consumabili (Mastelli) sono eventualmente da integrare rispetto a quelli già in uso alle utenze
4. i costi relativi allo smaltimento sono a totale carico della ditta senza possibilità d’integrazione nel corso dei 24 mesi
5.i costi dei rifiuti abbandonati sono a carico della ditta
6. i ricavi conai  continueranno ad essere scomputati

Comune di Vico del Gargano

Piazza San Domenico Vico del Gargano (FG)
Tel. 0884.998337
Email: vicodelgargano@postecert.it - PEC: vicodelgargano@postecert.it
HELP DESK
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Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00